(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 17 settembre 2008) IL PRESIDENTE Visto l'art. 3, commi 15, 17 e 18 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e successive modifiche il quale consente alle regioni e alle province autonome di determinare con propria legge una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione; Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 recante «Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali» e successive modifiche, con la quale e' stata data attuazione alle disposizioni di cui al sopra citato art. 3, commi 15, 17 e 18; Visto, in particolare, l'art. 2 della legge regionale n. 47/1996 che detta le disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa; Visto l'art. 13, comma 12, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21) con il quale e' stato sostituito l'art. 2 della legge regionale n. 47/1996; Preso atto che il sopra citato art. 2, come sostituito dall'art. 13, comma 12, della legge di assestamento del bilancio 2008, innova le disposizioni per la determinazione delle riduzioni del prezzo alla pompa nei seguenti termini: 1) la determinazione della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per ciascuna fascia ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 47/1996, e' riservata in via esclusiva alla giunta regionale, senza necessita' del decreto del Presidente della Regione; 2) ai fini della determinazione della riduzione del prezzo si assume, quale prezzo di riferimento, il prezzo minimo praticato nel territorio regionale, non rilevando a tal fine i prezzi che si discostano dal prezzo medio regionale in misura superiore al dieci per cento; 3) la giunta regionale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione a mero fine notiziale, puo': determinare, in via discrezionale, la riduzione da applicare al prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per ciascuna fascia nel rispetto dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 47/1996; disporre che la determinazione delle riduzioni del prezzo sia effettuata automaticamente tramite il sistema informatico nel rispetto dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 47/1996 per un periodo non superiore, di norma, a novanta giorni rinnovabili con apposita deliberazione; 4) e' soppresso il disposto secondo cui le riduzioni del prezzo rimangono vigenti fino a che non intervengano variazioni delle condizioni di mercato tali da comportare la necessita' di una rideterminazione di dette riduzioni per la prima fascia in ragione del 15 per cento in piu' o in meno. Ravvisata l'opportunita', al fine di assicurare la massima chiarezza e trasparenza al meccanismo applicativo delle riduzioni del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione, di fissare le nuove modalita' operative per la determinazione delle riduzioni del prezzo; Ritenuto, pertanto, opportuno sostituire l'art. 3-bis del regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni di cui al proprio decreto 29 novembre 2004, n. 0402/Pres., il quale disciplina le modalita' operative per la determinazione delle riduzioni del prezzo, al fine di armonizzarlo con le disposizioni di cui all'art. 2, della legge regionale n. 47/1996, come sostituito dall'art. 13, comma 12, della legge di assestamento del bilancio 2008; Visto lo schema di regolamento predisposto a tal fine dalla direzione centrale risorse economiche e finanziarie; Dato atto dell'avvenuta diramazione in data 20 agosto 2008 dello schema del regolamento medesimo, ai sensi della circolare della segreteria generale n. 4 del 3 maggio 2001; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione della giunta regionale del 28 agosto 2008, n. 1710 con la quale la giunta medesima ha approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali» emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres., nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale; Decreta: 1. E' emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali» emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres., nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale. 2. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO