(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
  della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 17 settembre 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Visto l'art. 3, commi 15, 17 e 18 della legge 28 dicembre 1995, n.
549  recante  «Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica» e
successive  modifiche  il quale consente alle regioni e alle province
autonome  di  determinare  con propria legge una riduzione del prezzo
alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione;
   Vista   la  legge  regionale  12  novembre  1996,  n.  47  recante
«Disposizioni  per  l'attuazione della normativa nazionale in materia
di  riduzione  del  prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione
nel  territorio  regionale  e  per  l'applicazione  della  Carta  del
cittadino nei vari settori istituzionali» e successive modifiche, con
la  quale  e' stata data attuazione alle disposizioni di cui al sopra
citato art. 3, commi 15, 17 e 18;
   Visto,  in  particolare, l'art. 2 della legge regionale n. 47/1996
che detta le disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa;
   Visto  l'art.  13, comma 12, della legge regionale 14 agosto 2008,
n.  9  (assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per
gli  anni  2008-2010  ai  sensi  dell'art. 34 della legge regionale 8
agosto  2007,  n. 21) con il quale e' stato sostituito l'art. 2 della
legge regionale n. 47/1996;
   Preso  atto  che il sopra citato art. 2, come sostituito dall'art.
13,  comma  12, della legge di assestamento del bilancio 2008, innova
le disposizioni per la determinazione delle riduzioni del prezzo alla
pompa nei seguenti termini:
    1)  la determinazione della riduzione del prezzo alla pompa della
benzina  e  del gasolio per autotrazione per ciascuna fascia ai sensi
dell'art.  1, comma 2, della legge regionale n. 47/1996, e' riservata
in  via esclusiva alla giunta regionale, senza necessita' del decreto
del Presidente della Regione;
    2)  ai  fini  della  determinazione della riduzione del prezzo si
assume,  quale  prezzo di riferimento, il prezzo minimo praticato nel
territorio  regionale,  non  rilevando  a  tal  fine  i prezzi che si
discostano  dal  prezzo  medio regionale in misura superiore al dieci
per cento;
    3)  la  giunta  regionale,  con  deliberazione da pubblicarsi nel
Bollettino ufficiale della Regione a mero fine notiziale, puo':
     determinare,  in via discrezionale, la riduzione da applicare al
prezzo  alla  pompa  della benzina e del gasolio per autotrazione per
ciascuna  fascia  nel  rispetto  dell'art.  1,  comma  2, della legge
regionale n. 47/1996;
     disporre  che  la  determinazione delle riduzioni del prezzo sia
effettuata   automaticamente   tramite  il  sistema  informatico  nel
rispetto  dell'art.  1, comma 2, della legge regionale n. 47/1996 per
un  periodo non superiore, di norma, a novanta giorni rinnovabili con
apposita deliberazione;
    4)  e'  soppresso il disposto secondo cui le riduzioni del prezzo
rimangono  vigenti  fino  a  che  non  intervengano  variazioni delle
condizioni  di  mercato  tali  da  comportare  la  necessita'  di una
rideterminazione  di  dette  riduzioni per la prima fascia in ragione
del 15 per cento in piu' o in meno.
   Ravvisata   l'opportunita',  al  fine  di  assicurare  la  massima
chiarezza e trasparenza al meccanismo applicativo delle riduzioni del
prezzo  alla  pompa  dei  carburanti  per autotrazione, di fissare le
nuove  modalita'  operative per la determinazione delle riduzioni del
prezzo;
   Ritenuto,   pertanto,   opportuno   sostituire  l'art.  3-bis  del
regolamento  di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n.
47  e  successive modifiche ed integrazioni di cui al proprio decreto
29  novembre  2004,  n.  0402/Pres., il quale disciplina le modalita'
operative  per  la determinazione delle riduzioni del prezzo, al fine
di  armonizzarlo  con  le disposizioni di cui all'art. 2, della legge
regionale  n.  47/1996, come sostituito dall'art. 13, comma 12, della
legge di assestamento del bilancio 2008;
   Visto  lo  schema  di  regolamento  predisposto  a  tal fine dalla
direzione centrale risorse economiche e finanziarie;
   Dato  atto  dell'avvenuta diramazione in data 20 agosto 2008 dello
schema  del  regolamento  medesimo,  ai  sensi  della circolare della
segreteria generale n. 4 del 3 maggio 2001;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Vista  la deliberazione della giunta regionale del 28 agosto 2008,
n.  1710  con la quale la giunta medesima ha approvato il regolamento
recante «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale
12  novembre  1996,  n.  47  e  successive  modifiche e integrazioni,
recante  disposizioni  per  l'attuazione della normativa nazionale in
materia  di  riduzione  del  prezzo  alla  pompa  dei  carburanti per
autotrazione  nel  territorio  regionale  e  per l'applicazione della
carta  del  cittadino  nei  vari  settori  istituzionali» emanato con
decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres.,
nel  testo  allegato  al  presente  decreto  del  quale  forma  parte
integrante e sostanziale;

                              Decreta:

   1.  E' emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di
esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive
modifiche e integrazioni, recante disposizioni per l'attuazione della
normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei
carburanti   per   autotrazione   nel   territorio  regionale  e  per
l'applicazione   della   carta   del   cittadino   nei  vari  settori
istituzionali»  emanato  con  decreto del Presidente della Regione 29
novembre  2004, n. 0402/Pres., nel testo allegato al presente decreto
del quale forma parte integrante e sostanziale.
   2.  Il  presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO